Statuti TCS del Luganese

I. DISPOSIZIONI GENERALI

 
Art. 1    Nome
E’ costituito, in conformità dell’art. 1 dello statuto della Sezione Ticino del TCS, il Gruppo del Luganese del TCS, associazione ai sensi degli art. 60 ss. del CCS con sede a  Lugano.
 
La giurisdizione del Gruppo si estende al Distretto di Lugano.
 
 
Art. 2    Scopo
Il Gruppo del Luganese ha lo scopo di salvaguardare gli interessi della circolazione stradale, di sviluppare il turismo realizzando gli scopi dello statuto sezionale e nazionale, di tutelare gli interessi dei soci e di favorirne l’affiatamento organizzando manifestazioni.
 
In particolare:
 
a) promuovere il reclutamento di nuovi soci del TCS nella rispettiva regione;
b) tutelare gli interessi del TCS della Sezione e dei soci del Gruppo;
c) intensificare i contatti fra i soci, specie mediante manifestazioni.
 
 
Art. 3    Organi sociali 
Gli organi del Gruppo del Luganese sono:
 
a) l’Assemblea generale dei soci
b) il Comitato
c) l’Ufficio di revisione.
 
 
Art. 4    Responsabilità
Per gli impegni del Gruppo risponde unicamente il patrimonio sociale.
 
 
II. SOCI
Art. 5    Soci attivi
Tutti i soci della Sezione Ticino residenti nella giurisdizione del Gruppo, sono soci del Gruppo medesimo.
 
Le ammissioni, dimissioni, espulsioni e radiazioni sono di competenza della Sede centrale.
 
 
Art. 6    Soci onorari 
Sono soci onorari del Gruppo le persone fisiche degne di questa distinzione e che hanno reso particolari servizi all’Associazione. Essi sono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato.
 
 
Art. 7    Tasse sociali e Finanze
Il Gruppo non preleva tasse sociali, queste sono di competenza della Sezione e della Sede centrale.
Il Gruppo dispone di una sovvenzione annua stabilita dalla Sezione.
 
 
III. ASSEMBLEA
Art. 8    Composizione
L’Assemblea del Gruppo è costituita dai soci residenti nella giurisdizione del Gruppo stesso.
 
 
Art. 9    Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato del Gruppo, di regola entro il 31 marzo di ogni anno - in ogni caso almeno 30 giorni prima dell’Assemblea ordinaria dei delegati della Sezione - per
a) approvare: la relazione del Comitato, i conti d’esercizio, il rapporto dei Revisori;
b) decidere lo scarico al Comitato e all’Ufficio di revisione;
c) approvare le nomine: del Presidente, del Comitato, dei Revisori e dei Delegati sezionali;
d) decidere sulle proposte individuali di soci, presentate per iscritto al Comitato almeno 20 giorni prima dell’Assemblea;
e) approvare gli statuti;
f) la nomina dei soci onorari.
 
Art. 10    Assemblea straordinaria
Il Comitato può convocare Assemblee straordinarie quando lo giudichi opportuno. Un quinto dei soci può chiedere la convocazione di un’Assemblea straordinaria presentando istanza scritta al Comitato con l’elenco delle trattande brevemente motivate.
 
Art. 11    Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata con almeno un mese di preavviso con pubblicazione sul bollettino sezionale o, in assenza di quest’ultimo, sul FUCT; le Assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate con un preavviso di 15 giorni. L’ordine del giorno ed i conti sono consegnati in forma scritta ai soci presenti prima dell’inizio dell’Assemblea.
 
Art. 12    Validità
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.
 
Art. 13    Presidenza
L’Assemblea è diretta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente. Il Presidente che sollecita un rinnovo del mandato, è sostituito da un Presidente del giorno al momento delle nomine statutarie.
All’inizio dell’Assemblea sono nominati due scrutatori, il Segretario tiene il verbale. 
 
Art. 14    Votazioni e elezioni
Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto se un decimo dei presenti lo richiede.
 
Art. 15    Validità delle risoluzioni
Tutte le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice. I membri del Comitato devono astenersi dalle votazioni riguardanti l’approvazione della relazione annuale, dei conti e del rapporto dei revisori.
 
Art. 16    Validità delle elezioni
Per le elezioni alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e la maggioranza semplice per gli scrutini successivi.
I voti in bianco o nulli non sono computati. In caso di parità di voti nel secondo scrutinio, decide la sorte.
 
 
 
IV. COMITATO
Art. 17    Composizione
Il Comitato del Gruppo si compone:
a) del Presidente, nonché;
b) di un minimo di 4 ad un massimo di 6  Membri.
Il Comitato sceglie nel suo gremio un Vice-presidente, un Segretario e un Cassiere e ne fissa la retribuzione. Queste ultime due cariche sono cumulabili.
In caso di sostituzione di un Membro del Comitato o del Presidente durante il triennio di legislatura, la validità del mandato del successore s’intende fino alla scadenza del periodo triennale in corso.
 
Art. 18    Rielezione
I Membri del Comitato stanno in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati successivi. Una deroga straordinaria a questa norma è consentita per la carica di Presidente per un solo mandato di tre anni. 
 
Art. 19    Compiti
Il Comitato provvede al buon andamento del Gruppo, seguendo le linee direttive indicate dallo Statuto e dalla Sezione. 
Attua le misure meglio indicate per il conseguimento dello scopo sociale, decide il preventivo di spesa annuale, convoca le Assemblee dei soci ed alla fine di ogni tiennio propone all’Assemblea dei Delegati sezionali i rappresentanti del Gruppo nel Comitato sezionale.  
Ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di costituire delle Commissioni definendone l’incarico.
 
Art. 20    Sedute
Il Comitato si riunisce almeno 4 volte l’anno. Esso può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi Membri. Le decisioni sono prese per alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere deciso dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità decide il Presidente. 
I membri del Comitato che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza valide giustificazioni, sono ritenuti dimissionari e non possono essere riproposti. Essi devono partecipare all’Assemblea generale ordinaria dei soci, salvo comprovata impossibilità.
 
Art. 21    Spese e indennità
Il Comitato del Gruppo dispone di un credito annuo complessivo di fr. 25’000.-- (venticinquemila) per spese straordinarie non contemplate nel preventivo. Per crediti superiori occorre il consenso dell’Assemblea. 
Il Comitato stabilisce le indennità fisse, di presenza e il rimborso delle spese. 
 
Art. 22    Firma sociale
Il Gruppo è vincolato verso terzi dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-presidente con il Segretario o il Cassiere.
 
 
 
V. UFFICIO DI REVISIONE
Art. 23    Ufficio di revisione
L’assemblea ordinaria nomina fra i soci due Revisori e due supplenti per l’esame dei conti. Il Cassiere convoca l’Ufficio di revisione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea ordinaria. Egli mette a disposizione dei Revisori i libri e le scritture contabili, le pezze giustificative e tutti i documenti che si riferiscono al patrimonio sociale. L’Ufficio di revisione presenta un rapporto scritto all’Assemblea. I Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per ulteriori tre mandati.
 
Art. 24    Revisione professionale
Il Comitato ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di nominare una revisione professionale esterna.
 
 
 
 
VI. DELEGATI SEZIONALI
Art. 25    Delegati sezionali
Il Delegato è un socio del TCS che rappresenta il suo Gruppo nelle Assemblee della Sezione. Il numero di Delegati per Gruppo è stabilito dalla Sezione, alla fine di ogni legislatura, proporzionalmente al numero dei soci.
Il Delegato è nominato dall’Assemblea dei soci per un periodo di tre anni o frazioni di legislatura. Egli è sempre rieleggibile. Il Delegato che non partecipa, durante il periodo di nomina, a nessuna Assemblea sezionale è ritenuto automaticamente dimissionario.
Il delegato deve partecipare alle Assemblee della Sezione (ordinarie e straordinarie). 
Compito del Delegato è seguire le attività della Sezione e del proprio Gruppo. Il Delegato ha facoltà d'intervenire nelle Assemblee sezionali e nelle Assemblee dei soci del Gruppo per sottoporre proposte o problematiche inerenti gli obiettivi statutari del TCS (sicurezza stradale, traffico in generale, situazioni varie, problemi tecnici inerenti i veicoli e la loro sicurezza, ecc.). 
 
 
VII. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26    Modifica dello statuto
Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei  due terzi dei presenti all’Assemblea.
 
Art. 27    Scioglimento
Per lo scioglimento del Gruppo, decide l’Assemblea su richiesta dei due terzi dei soci. Se il quorum non è raggiunto, si dovrà convocare entro tre mesi un’altra Assemblea che può decidere lo scioglimento, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
 
Art. 28    Liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea decide a maggioranza circa la procedura di liquidazione. Il patrimonio sociale, unitamente ai libri contabili, passa alla Sezione Ticino del TCS. 
 
Art. 29    Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea generale dei soci del 29 marzo 2011 ed entra immediatamente in vigore, sotto riserva dell’approvazione da parte della Sezione Ticino.
 
La Presidente:
Avv. Graziana Rigamonti Villa    
 
Il Segretario:   
Piergiorgio Grassi